SENTENZE

Dr. Lorenzo Esposito

Avv. Federica Malvezzi


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I nostri successi in Tribunale

In questa sezione, presentiamo alcune delle sentenze che testimoniano la nostra competenza e dedizione nel campo legale e tributario. Ogni caso rappresenta una dimostrazione tangibile del nostro impegno nel fornire soluzioni efficaci e strategiche ai nostri clienti. Sfogliate le nostre vittorie legali e scoprite come possiamo fare la differenza per voi.

ANNULLAMENTO SANZIONE PERDITA DEL GRADO AD UN MILITARE

Interessante sentenza n. 368/2023 del Tar dell’Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma, all’esito di un procedimento proposto da un militare, difeso dall’Avv. Federica Malvezzi di Em Studio Tributario, che ha annullato la grave sanzione disciplinare della perdita di grado al medesimo inflitta, in considerazione del fatto che l’Amministrazione aveva atteso l’esito del procedimento penale per iniziare l’azione disciplinare, senza addurre argomentazioni atte a spiegare, da un lato, la complessità dell’istruttoria e l’indisponibilità di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, e dall’altro che si trattasse di atti e comportamenti compiuti dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio, secondo quanto previsto dall’art. 1393 D.Lgs. 66/2010. Peraltro, dagli atti impugnati, non emergeva, neppure alcun elemento idoneo a comprovare lo svolgimento, da parte dell’Amministrazione, degli accertamenti previsti dalla Circolare del Ministero della Difesa prot. n. M_D GMIL REG2021 0197083.

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Successi giuridici di Malvezzi Esposito Em Studio


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  • DECRETO DI SEQUESTRO ANNULLATO SE NON CONTIENE LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA DIFESA

    Con sentenza n. 3130, depositata in data 27 gennaio 2022, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, in un ricorso proposto dall’Avv. Federica Malvezzi, ha annullato, senza rinvio, l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Emilia nonché il decreto di sequestro preventivo emesso dal GUP del medesimo tribunale, ordinando la restituzione agli aventi diritto dei beni sequestrati.


    Ha ritenuto, in particolare, la Corte di Cassazione, che il Tribunale del riesame avesse violato l’art. 309, comma 9, cpp, non avendo disposto l’annullamento del decreto di sequestro preventivo, nonostante lo stesso non contenesse l’autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa.


    Ai sensi, infatti, della citata norma, applicabile alle misure cautelari reali, in forza del rinvio operato dall’art. 324 cpp, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli elementi forniti dalla difesa.


    Nel caso di specie la difesa dell’incolpato aveva indicato plurimi elementi dai quali emergeva la liceità della condotta del medesimo, i quali, tuttavia, non erano stati, in alcun modo, considerati dal Giudice dell’Udienza preliminare, in occasione dell’emissione del decreto di sequestro.


    Sebbene la relativa eccezione fosse stata proposta innanzi al Tribunale del Riesame, quest’ultimo non solo non aveva omesso ogni argomentazione al riguardo, ma aveva provveduto all’elaborazione di una nuova motivazione, comprensiva di valutazioni inerenti le censure difensive.


    #cassazione #penale #sequestropreventivo #dichiarazionefraudolenta #fattureoggettivamenteinesistenti #indebitadeduzionecosti #cartiera #irpef #ires #iva #cortedicassazione #federicamalvezzi #tributario


    (CFnews 3.02.2022)

  • FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI

    Con sentenza n. 29.02.2021 del 26.01.2021, depositata in data 1.02.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, ha accolto i ricorsi proposti da alcune società aventi sede in città e dai rispettivi soci, assistiti dall’Avv. Federica Malvezzi, ai quali erano stati notificati, da parte dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, numerosi avvisi di accertamento, con i quali era stata contestata l’indebita deduzione di costi ritenuti relativi a fatture oggettivamente inesistenti, emesse da alcune società ritenute cartiere, operanti nell’edilizia, anch’esse aventi sede a Reggio Emilia.


    A tal proposito, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha stabilito che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, che in precedenza aveva svolto le verifiche fiscali, richiamato negli avvisi di accertamento impugnati, non riproduceva né riportava in allegato, i documenti a supporto dei documenti d’indagine. Ciò in palese violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), secondo il quale i provvedimenti devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.


    A tal riguardo, la Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha statuito che, in tema di accertamento tributario, nel regime introdotto dall'art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale, ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass. n. 13110 del 25.07.2012).


    Infatti, l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità integrativa delle ragioni che giustificano l’emanazione dell’atto impositivo, sicché tale obbligo riguarda i soli atti che non sono stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso.


    Peraltro, nel caso in cui l’avviso di accertamento faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione, il quale a sua volta rimanda ad ulteriori atti d’indagine, la motivazione per relationem è legittima se la documentazione richiamata è conosciuta o agevolmente conoscibile dal contribuente.


    Considerando, pertanto, che gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate riportavano il contenuto di indagini svolte dalla Guardia di Finanza non solo nei confronti delle società destinatarie degli avvisi di accertamento - che avevano dedotto le fatture - ma anche nei confronti delle società emittenti le fatture stesse, la mancata allegazione agli avvisi di accertamento di tali documenti, non conosciuti dai contribuenti, ha reso illegittima la motivazione, e di conseguenza gli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio. #fatturefalse #fattureoggettivamenteinesistenti #indebitadeduzionecosti #cartiera #irpef #ires #iva #commissionetributariaprovincialereggioemilia #pvc #avvisodiaccertamento #motivazione #guardiadifinanza #federicamalvezzi #ricorsitributari

  • INVALIDA LA COSTITUZIONE TELEMATICA DELL’UFFICIO SE IL RICORSO E’ STATO DEPOSITATO IN FORMA CARTACEA

    Con sentenza n. 105 pronunciata in data 17.04.2018 e depositata in data 11.06.2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, in accoglimento del ricorso del contribuente, difeso dall’Avv. Federica Malvezzi, ha affermato che se il ricorso è introdotto tramite PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema S.I.G.I.T., mentre nel caso in cui il ricorso venga introdotto in modo cartaceo, cioè con deposito presso la controparte o invio tramite posta, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente deve avvenire in modo cartaceo, cioè con deposito di copia del ricorso e delle controdeduzioni della resistente e dei relativi documenti presso la segreteria della Commissione (cfr. CTP RE sent. 245/2017).


    Considerando, pertanto, a fronte del deposito cartaceo del ricorso, l’Agenzia ha depositato le controdeduzioni e i relativi documenti telematicamente, ovvero mediante sistema S.I.G.I.T. - la stessa non può dirsi validamente costituita e non può dirsi aver prodotto controdeduzioni e documenti cartacei, che infatti non risultano nel fascicolo processuale con relativa ricevuta di presentazione rilasciata dalla segreteria della Commissione. Risulta quindi fondato il gravame introdotto nel ricorso originario relativo alla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte del Direttore dell’Ufficio o comunque di soggetto legittimato, non essendo stato allegato all’impugnato avviso, da parte dell’Ufficio, alcun atto di attribuzione di deleghe di firma né essendo questo stato prodotto in giudizio. (Italia Oggi, 20 giugno 2018, pag. 37)


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  • COSTITUZIONE TELEMATICA AGENZIA ENTRATE - INAMISSIBILITA'

    Con sentenza n. 245, emessa in data 12.10.2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, ha accolto il ricorso presentato dal contribuente ritenendo inammissibile la costituzione telematica dell'Ufficio considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 10 del DM 23.12.2013 n. 163, la costituzione in giudizio nonché il deposito degli atti e documenti della parte resistente può avvenire con modalità telematiche solo laddove la notifica del ricorso sia stata effettuata con le modalità di cui all’art. 9, ovvero telematica. L'Ufficio si era costituito, infatti, in via telematica nonostante il contribuente avesse notificato il ricorso con le modalità tradizionali e si fosse costituito in modo modo cartaceo.





  • PARTECIPAZIONE DEL GOT AL TRIBUNALE DEL RIESAME

    Con sentenza n. 20202, emessa in data 16 aprile 2021, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, in un ricorso proposto dall’Avv. Federica Malvezzi, ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Reggio Emilia, relativamente ad un sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo tribunale, in considerazione della composizione del collegio del riesame, di cui faceva parte un giudice onorario di pace.

    Ai sensi, infatti, dell’art. 12 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, i giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'art. 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'art. 11 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo.


    In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a).

    Ne consegue che qualora la notizia di reato pervenga alla procura della Repubblica in data successiva al 15.08.2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. 116/2017, a comporre il collegio del riesame non può essere un GOT.

    Pertanto, la partecipazione al collegio del riesame del GOT, in violazione dell’art. 12 D.Lgs. 116/2017, determina una nullità insanabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett a) e 179 c.p.p., per difetto di capacità del giudice, di cui all’art. 33 cpp.


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    (CFnews 2.12.2021)

  • CONTRIBUTI INPS SOCIO SRL

    Con sentenza n. 45 del 23.02.2021 il Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da un socio di una Srl, difeso dall'Avv. Federica Malvezzi al quale erano stati richiesti dall’INPS, i contributi per la partecipazione del medesimo nella società a responsabilità limitata.


    Alla medesima conclusione è addivenuto il Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro, con sentenza n. 49 del 17.07.2020.


    Al riguardo l’art. 3 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, prevede che, a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1 della legge 2 agosto 1990 n. 223, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.


    Tuttavia, mentre per i soci di società di persone, in forza del principio della trasparenza fiscale, i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione, secondo quanto previsto dall’art. 5 DRP 917/1986. Inoltre, i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quali che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa (art. 65 DPR 917/1986).


    Al contrario, ai sensi dell’art. 44 DPR 917/1986, lett. e), gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società costituiscono redditi di capitale e non d’impresa.


    Ne consegue che gli stessi non concorrono a costituire la base imponibile per la determinazione dei contributi.


    Tale orientamento risulta confermato dalla Corte di Cassazione, con le sentenze n. 23790 del 24.09.2019 e n. 21540/2019


    Considerando, pertanto, che il socio non svolgeva alcuna attività lavorativa nella società, non era tenuto a corrispondere alcun contributo.


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  • SPESE PROCESSUALI ROTTAMAZIONE CARTELLE

    Con sentenza n. 260/2017 del 25.10.2017, il Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, a seguito della adesione del ricorrente alla definizione agevolata del debito ex art. 6 DL. 193/2016 (rottamazione delle cartellecartelle) e della richiesta di cessazione della materia del contendere, ha compensato tra le parti le spese processuali, stabilendo che se la ratio della procedura di definizione agevolata è quella di deflazionare gli uffici giudiziari, e più in generale di evitare il contenzioso in futuro, la norma deve essere interpretata come finalizzata a chiudere senza strascichi economici il contensioso pendente. Ne consegue che pare equo dichiarare estinta la causa con compensazione tra le parti delle spese di lite.



  • RISANAMENTO ENERGETICO EDIFICI

    Con sentenze n. 3697 e 3698, pronunciate in data 14.12.2016, la Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha confermato la decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (n. 367/03/2015), che aveva accolto il ricorso di due soci di una società in accomandita semplice, i quali si erano visti disconoscere dall’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni, di cui all’art. 1, commi 344 e segg. L. 296/2006, in materia di risanamento energetico degli edifici, in base al fatto che l’immobile sul quale erano state eseguite le opere e sostenuti i relativi costi, era stato concesso in locazione ad un terzo.


    La Commissione Tributaria Regionale, aderendo all’orientamento espresso dai giudici di primo grado, ha ritenuto che l’immobile, di proprietà della società, non poteva essere considerato “bene merce”, bensì bene strumentale all’attività dalla stessa esercitata, caratterizzata dalla locazione immobiliare, con la conseguenza che i soci, difesi dall’Avv. Federica Malvezzi, ben potevano usufruire delle agevolazioni. (Italia Oggi, 28 febbraio 2017, pag. 28)

  • MEDIAZIONE TRIBUTARIA - DINIEGO INTERPELLO SOCIETA' DI COMODO ​

    Con sentenza n. 3412 del 27.11.2017 la Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha confermato la decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (n. 981/05/2014), che aveva accolto il ricorso di una società avverso il provvedimento con cui veniva dichiarata inammissibile l'istanza di interpello presentata dalla società stessa, al fine di ottenere la disapplicazione  della norma di cui all'art. 30, comma 1, L. 724/1994, sulle società di comodo. A tal fine è stata rigettata l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate, secondo la cui controversia non poteva essere oggetto di reclamo-mediazione, tenuto conto che l'assunto dell'Ufficio non trovava riscontro alcuno nell'art. 17 bis del D.Lgs. 546 del 1992.

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